Sez. 2, Sentenza n. 1583 del 20/06/1962 (Rv. 252528 - 01)
DIRITTI REALI - SERVITU PREDIALI - ESERCIZIO DELLA SERVITU - ESTENSIONE E MODALITA - CRITERIO DEL MINIMO MEZZO - APPLICAZIONE - IDENTIFICAZIONE, O MENO, NEL TITOLO COSTITUTIVO DELLA MODALITA DEL DIRITTO.*
DIRITTI REALI - SERVITU PREDIALI - ESERCIZIO DELLA SERVITU - ESTENSIONE E MODALITA - CRITERIO DEL MINIMO MEZZO - APPLICAZIONE - IDENTIFICAZIONE, O MENO, NEL TITOLO COSTITUTIVO DELLA MODALITA DEL DIRITTO.*
L'Esercizio della servitu, nell'armonico contemperamento dei principi stabiliti dagli artt 1064 e 1065 cod civ, e dominato dal criterio del minimo mezzo, nel senso che il titolare della servitu attiva ha il diritto di realizzare interamente il beneficio garantitogli dal titolo, senza, tuttavia, appesantire l'Onere del fondo servente oltre quanto sia necessario ai fini di quel godimento. Detto criterio, pero, si applica sotto due aspetti: se dal titolo costitutivo (negozio o possesso) risultino la estensione e le modalita di Esercizio della servitu, il criterio del minimo mezzo funziona sulla base del contenuto oggettivo in concreto determinato dal titolo; nel caso che l'estensione e le modalita restino dubbie, attraverso l'interpretazione del titolo, il criterio funziona in modo da armonizzare, rispetto alla situazione di fatto, la duplice esigenza che il fondo dominante riceva quel minimo di beneficio occorrente per soddisfare il bisogno, cui la servitu di quel tipo e normalmente destinata, e che, restando soddisfatta tale esigenza, il fondo servente riceva il minimo aggravio. (Conf 1055/57, V 3043/60, 179/59).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1064, Cod. Civ. art. 1065
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)