Sez. 1, Sentenza n. 3245 del 27/05/1982 (Rv. 421197 - 01)
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - TERMINI DI COMPARIZIONI: CONGRUITÀ - ACCERTAMENTO - VALUTAZIONE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DELLA DELIBAZIONE - FATTISPECIE.*
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - TERMINI DI COMPARIZIONI: CONGRUITÀ - ACCERTAMENTO - VALUTAZIONE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DELLA DELIBAZIONE - FATTISPECIE.*
L'accertamento della concessione di un congruo termine a comparire a norma dell'art. 797 n. 2 cod. proc. civ. quale condizione per dichiarare l'efficacia in Italia di una sentenza straniera è rimesso alla valutazione discrezionale ma congruamente motivata del giudice della delibazione e non si identifica né con quello previsto dalle norme procedurali italiane, né con quello stabilito dalle norme dell'ordinamento straniero, sia pure con riferimento ai parametri desumibili da dette norme. (in applicazione del principio di cui alla massima la suprema Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice della delibazione che aveva ritenuto congruo il termine concesso al convenuto considerando la distanza fra la località di residenza di quest'ultimo e quella di comparizione, la facilità di attraversare la frontiera e di procurarsi una adeguata assistenza difensiva).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 797 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)