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Sez. 1, Sentenza n. 483 del 11/02/1988 Cc. (dep. 02/03/1988) Rv. 177765 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - MOTIVI - SPECIFICAZIONE - A PENA DI INAMMISSIBILITÀ - PARTE IMPUGNANTE - ONERE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1988-02-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/177765-01

IMPUGNAZIONI PENALI - MOTIVI - SPECIFICAZIONE - A PENA DI INAMMISSIBILITÀ - PARTE IMPUGNANTE - ONERE - CRITERI.*

Il requisito della specificità dei motivi, indicato dall'art. 201 settimo comma cod. proc.pen., a pena di inammissibilità della impugnazione, comporta per la parte impugnante non solo l'Onere di indicare i punti circoscritti della decisione gravata, ma anche quello di spiegare le ragioni per le quali ritiene tale decisione ingiusta o contra legem in relazione a quei punti, indicando in modo preciso gli elementi di fatto o di diritto che si pongono a fondamento delle censure.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 201 com. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)