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Sez. 3, Sentenza n. 24979 del 22/12/2017 Ud. (dep. 05/06/2018) Rv. 273527 - 01

UDIENZA PRELIMINARE - RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO - IN GENERE | Avviso di chiusura delle indaagini preliminari - Omissione del deposito di atti dell'indagine - Nullità della successiva richiesta di rinvio a giudizio e del conseguente decreto che dispone il giudizio - Esclusione - Inutilizzabilità degli atti non depositati - Sussistenza.
Stato
decisa il 2017-12-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/273527-01

UDIENZA PRELIMINARE - RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO - IN GENERE

L'omissione del deposito di atti dell'indagine preliminare, contestualmente alla notifica dell'avviso di conclusione prescritto dall'art. 415-bis cod. proc. pen., comporta l'inutilizzabilità degli atti stessi, ma non la nullità della successiva richiesta di rinvio a giudizio e del conseguente decreto che dispone il giudizio. (In motivazione la Corte ha osservato che la sanzione di nullità non è prevista nè dall'art. 416, nè dall'art. 429 del codice di rito e che il diritto di difesa dell'imputato è comunque assicurato dalla inutilizzabilità delle risultanze di cui non ha potuto prendere cognizione per l'omesso deposito).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 415 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 416 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 429 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)