Sez. U, Sentenza n. 7503 del 20/04/2004 (Rv. 572189 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE | Art. 17 Convenzione di Bruxelles - Clausola di proroga della competenza a favore del giudice di uno degli Stati contraenti - Produzione in giudizio ad opera della parte non sottoscrittrice del contratto, per farlo valere - Equipollenza alla firma contestuale - Configurabilità - Condizioni - Mancata previa revoca del consenso da parte del contraente sottoscrittore - Fattispecie.
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE
In tema di proroga della competenza giurisdizionale ai sensi dell'art. 17 della Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968, per la quale è necessaria la forma scritta, la produzione in giudizio del contratto, nel quale sia inserita la clausola attributiva di competenza esclusiva ad un giudice di uno Stato stipulante, da parte del contraente che non l'aveva sottoscritto, non comporta il formarsi del consenso sulla predetta clausola allorché il contraente che aveva apposto la sua sottoscrizione, citando in giudizio la controparte davanti ad un giudice diverso da quello previsto dalla clausola, abbia tenuto un comportamento indicativo della volontà di revocare il suo consenso e di negare, così, efficacia alla clausola.
Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 27/09/1968 num. 17, Legge 21/06/1971 num. 804
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)