Sez. 2, Sentenza n. 2826 del 11/03/2000 (Rv. 534764 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - FORMA - SCRITTA - IN GENERE | "Ad substantiam" o "ad probationem" - Produzione in giudizio ad opera della parte non sottoscrittrice del contratto, per farlo valere - Equipollenza alla firma contestuale - Configurabilità - Perfezionamento, sostanziale o probatorio, del contratto - Condizioni.
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - FORMA - SCRITTA - IN GENERE
La produzione in giudizio, ad opera della parte che non l'aveva sottoscritta, di una scrittura privata, costituisce equipollente della mancata sottoscrizione contestuale e perciò perfeziona, sul piano sostanziale o su quello probatorio, il contratto in essa contenuto, purché la controparte del giudizio sia la stessa che aveva già sottoscritto il contratto e non abbia revocato, prima della produzione, il consenso prestato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1326, Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1399
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)