Sez. 2, Sentenza n. 6910 del 07/02/1973 Ud. (dep. 13/10/1973) Rv. 125163 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - CONCORSO DOLOSO DELL'OFFESO - CONDIZIONI - CONDOTTA DELLA VITTIMA COSTITUENTE IL MOVENTE O L'OCCASIONE DEL REATO - ESCLUSIONE DELL'ATTENUANTE.*
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - CONCORSO DOLOSO DELL'OFFESO - CONDIZIONI - CONDOTTA DELLA VITTIMA COSTITUENTE IL MOVENTE O L'OCCASIONE DEL REATO - ESCLUSIONE DELL'ATTENUANTE.*
La circostanza attenuante prevista dall'art 62 n 5 cod pen richiede che la persona offesa concorra, con il suo fatto doloso, nel reato: pertanto l'attenuante non e applicabile allorquando la condotta della persona offesa non sia concorrente nel reato, ma ne costituisca soltanto il movente o l'occasione. (V 116167, anno 1971, 114754, anno 1970; V anche 112575, anno 1969).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)