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Sez. 2, Sentenza n. 6910 del 07/02/1973 Ud. (dep. 13/10/1973) Rv. 125163 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - CONCORSO DOLOSO DELL'OFFESO - CONDIZIONI - CONDOTTA DELLA VITTIMA COSTITUENTE IL MOVENTE O L'OCCASIONE DEL REATO - ESCLUSIONE DELL'ATTENUANTE.*
Stato
decisa il 1973-02-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/125163-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - CONCORSO DOLOSO DELL'OFFESO - CONDIZIONI - CONDOTTA DELLA VITTIMA COSTITUENTE IL MOVENTE O L'OCCASIONE DEL REATO - ESCLUSIONE DELL'ATTENUANTE.*

La circostanza attenuante prevista dall'art 62 n 5 cod pen richiede che la persona offesa concorra, con il suo fatto doloso, nel reato: pertanto l'attenuante non e applicabile allorquando la condotta della persona offesa non sia concorrente nel reato, ma ne costituisca soltanto il movente o l'occasione. (V 116167, anno 1971, 114754, anno 1970; V anche 112575, anno 1969).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)