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Sez. L, Sentenza n. 28529 del 01/12/2008 (Rv. 605735 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI VECCHIAIA - IN GENERE | Rapporto di lavoro giornalistico - Disciplina della contrattazione collettiva di categoria sul pensionamento anticipato - Prosecuzione del rapporto lavorativo, sino a 65 anni di età, alla stregua della disciplina legale - Condizioni - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-12-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/605735-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI VECCHIAIA - IN GENERE

In materia di lavoro giornalistico, la disciplina della contrattazione collettiva nazionale di categoria (art. 33), e con essa il regolamento dell'INPGI, prevede una forma di pensionamento anticipato, in base ai requisiti dell'età anagrafica di 57 anni e di contribuzione di 360 contributi mensili, la quale - proprio perché costituisce fonte regolatrice del rapporto inidonea a derogare alla regola generale posta dalla legge e, segnatamente, dagli artt. 6 del d.l. n. 791 del 1981, convertito, con modificazioni, nella legge n. 534 del 1982, e 6 della legge n. 407 del 1990 - non può escludere, però, la possibilità per il giornalista di avvalersi della pensione di vecchiaia e del consequenziale diritto, di fonte legale, alla continuazione del rapporto lavorativo sino al compimento dei 65 anni di età, pur se abbia raggiunto la massima anzianità contributiva prevista dal proprio ordinamento di categoria, a condizione che abbia rispetto il termine decadenziale di sei mesi per comunicare all'ente previdenziale la volontà di continuare il rapporto di lavoro. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto illegittimo il recesso della RAI dal rapporto di lavoro con un proprio giornalista per aver questi raggiunto i limiti di età e di anzianità contributiva prevista dal contratto collettivo di categoria, senza però tener conto del tempestivo esercizio di opzione per il proseguimento del rapporto sino a 65 anni esercitato dal giornalista medesimo).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 22/12/1981 num. 791 art. 6 CORTE COST., Legge 26/02/1982 num. 54 CORTE COST., Legge 29/12/1990 num. 407 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)