Sez. L, Sentenza n. 21702 del 14/08/2008 (Rv. 604955 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE | Prosecuzione del rapporto di lavoro oltre il sessantacinquesimo anno di età - Esercizio dell'opzione relativa ex art. 6 della l. 470 del 1990 - Licenziamento motivato con il compimento dell'età ed il possesso dei requisiti pensionistici - Nullità per violazione di norma imperativa - Termine di decadenza di sessanta giorni per l'impugnazione del licenziamento - Applicabilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie relativa ai lavoratori dello spettacolo.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE
In tema di prosecuzione del rapporto di lavoro oltre il sessantacinquesimo anno di età, ai sensi dell'art. 6 della l. 470 del 1990, esercitata l'opzione per la prosecuzione il licenziamento motivato con il compimento dell'età ed il possesso dei requisiti pensionistici è nullo per violazione di norma imperativa, ancorché il rapporto resti assoggettato al regime di stabilità, obbligatoria o reale, operante nel periodo precedente. Poiché tale nullità non rientra nella previsione della legge 604 del 1966, non è applicabile a tale licenziamento il termine di decadenza di sessanta giorni per l'impugnazione dello stesso, atteso il carattere eccezionale della disposizione rispetto al principio secondo cui la nullità può essere rilevata senza limiti di prescrizione. (Nella specie, la S.C., nell'enunciare il principio su esteso, ne ha escluso l'applicazione ai lavoratori dello spettacolo, non spettando agli stessi, ai sensi dell'art. 3 comma 2, del d.l. n. 345 del 2000, l'opzione per la prosecuzione del rapporto, che costituisce il presupposto della nullità del recesso).
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST., Legge 29/12/1990 num. 407 art. 6 CORTE COST., Legge 26/01/2001 num. 6, Decreto Legisl. 23/04/1998 num. 134 art. 1, Decreto Legge 24/11/2000 num. 345 art. 3 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)