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Sez. 1, Sentenza n. 1446 del 31/05/1966 (Rv. 322874 - 01)

PERSONA (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - DIRITTO DI CRONACA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1966-05-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/322874-01

PERSONA (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - DIRITTO DI CRONACA - LIMITI.*

La divulgazione di fatti, che possono ledere l'altrui reputazione, e lecita sempre che i fatti stessi abbiano un concreto fondamento di verita.Nel corrispondere all'esigenza di informazione al pubblico intorno a fatti rilevanti per la vita sociale ed obiettivamente certi, la divulgazione, con qualsiasi mezzo di diffusione, comporta che l'autore di essa debba controllare le fonti di riferimento delle notizie e la serieta degli informatori, evitando di dar credito a voci fantasiose e di esprimere il proprio giudizio di valore sui fatti e commenti che abbiano contenuto irreale od apprezzamenti non necessari ai fini della divulgazione ed Atti a determinare un travisamento della verita. L'informatore, che non si attenga a tali precisi limiti nell'Esercizio dell'attivita di informazione, non va esente da responsabilita civile, che non viene meno per il convincimento proprio, o della pubblica opinione, sulla verita del fatto o per l'esigenza di speditezza del servizio di informazione. *

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 7, Cod. Civ. art. 10 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)