Sez. 1, Sentenza n. 841 del 07/03/1975 (Rv. 374220 - 01)
STAMPA - DIRITTO DI CRONACA - CONDIZIONI - VERITA OGGETTIVA O SOGGETTIVA - ESTREMI - OBBLIGHI DEL GIORNALISTA.*
STAMPA - DIRITTO DI CRONACA - CONDIZIONI - VERITA OGGETTIVA O SOGGETTIVA - ESTREMI - OBBLIGHI DEL GIORNALISTA.*
L'esimente costituita dall'Esercizio del diritto di cronaca sussiste non soltanto nel caso che la notizia diffusa sia oggettivamente vera, ma anche in quello in cui essa lo sia solo soggettivamente, il che si verifica quando, pur essendo la notizia falsa, essa sia stata creduta in buona fede vera dal giornalista. In tal caso occorre peraltro che tale suo convincimento non sia sorto soltanto dalla verosimiglianza della notizia, ma anche dall'aver egli controllato la fonte di provenienza ed essersi assicurato dell'attendibilita della medesima; accertamento, quest'ultimo, che il giornalista, agli effetti dell'esimente in questione, non deve mai avere omesso, neppure per il convincimento proprio o della pubblica opinione della verita della notizia o per l'esigenza di speditezza dell'informazione. (V 1446/66, mass n 322874).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)