Sez. 1, Sentenza n. 321 del 09/01/2013 (Rv. 625331 - 01)
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - LIBRI E SCRITTURE CONTABILI - VALORE PROBATORIO - TRA IMPRENDITORI | Curatore fallimentare che agisca esercitando un diritto rinvenuto nel patrimonio del fallito - Applicabilità dell'art. 2709 cod. civ. - Configurabilità - Fondamento - Fattispecie.
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - LIBRI E SCRITTURE CONTABILI - VALORE PROBATORIO - TRA IMPRENDITORI
Nel caso in cui il curatore fallimentare agisca quale avente causa dell'imprenditore fallito esercitando un diritto rinvenuto nel suo patrimonio, non vi è ostacolo all'applicazione dell'art. 2709 cod. civ., - secondo cui i libri e le scritture contabili delle imprese soggette a registrazione fanno prova contro l'imprenditore - essendo egli subentrato nella medesima posizione processuale e sostanziale di quest'ultimo. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto inapplicabile la predetta norma nei confronti del curatore fallimentare che aveva agito in danno dei soci della società fallita per ottenerne la condanna ad eseguire i versamenti ancora dovuti).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2709
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)