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Sez. 1, Sentenza n. 321 del 09/01/2013 (Rv. 625331 - 01)

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - LIBRI E SCRITTURE CONTABILI - VALORE PROBATORIO - TRA IMPRENDITORI | Curatore fallimentare che agisca esercitando un diritto rinvenuto nel patrimonio del fallito - Applicabilità dell'art. 2709 cod. civ. - Configurabilità - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-01-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/625331-01

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - LIBRI E SCRITTURE CONTABILI - VALORE PROBATORIO - TRA IMPRENDITORI

Nel caso in cui il curatore fallimentare agisca quale avente causa dell'imprenditore fallito esercitando un diritto rinvenuto nel suo patrimonio, non vi è ostacolo all'applicazione dell'art. 2709 cod. civ., - secondo cui i libri e le scritture contabili delle imprese soggette a registrazione fanno prova contro l'imprenditore - essendo egli subentrato nella medesima posizione processuale e sostanziale di quest'ultimo. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto inapplicabile la predetta norma nei confronti del curatore fallimentare che aveva agito in danno dei soci della società fallita per ottenerne la condanna ad eseguire i versamenti ancora dovuti).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2709

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)