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Sez. L, Sentenza n. 16849 del 10/11/2003 (Rv. 568008 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - IN GENERE | Recesso "ante tempus" illegittimo - Conseguenze - Risarcimento del danno - Determinazione - Criteri - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-11-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/568008-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - IN GENERE

Nel contratto di formazione e lavoro il recesso "ante tempus", in mancanza di una giusta causa ai sensi dell'art. 2119 cod. civ., è illegittimo per violazione del termine contrattuale e obbliga il recedente al risarcimento integrale del danno, da liquidarsi secondo le regole comuni di cui all'art. 1223 cod. civ., sicché il lavoratore ha diritto alla retribuzione fino alla scadenza del termine, oltre al risarcimento del danno derivante dalla mancata formazione e dai minori versamenti contributivi previdenziali, con detrazione - ove il datore di lavoro ne fornisca la prova - di quei guadagni che il lavoratore abbia eventualmente conseguito da un'occupazione successiva al licenziamento o avrebbe potuto conseguire se non fosse stato negligente nel reperire altra occupazione. Peraltro, nella quantificazione del danno da risarcire, deve tenersi conto dell'eventuale contributo del lavoratore alla causazione del danno stesso. (Nella specie, la Corte Cass. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto responsabile nella sola misura del trenta per cento il datore di lavoro che aveva licenziato per impossibilità sopravvenuta della prestazione, prima della scadenza del contratto di formazione e lavoro, una lavoratrice adibita alla carteggiatura a macchina e manuale che, assente dal lavoro, aveva prodotto una certificazione medica in cui, nel diagnosticare una " tendinopatia dell'estensore destro", si avvertiva della probabilità di postumi permanenti, e che invece era risultata perfettamente guarita dalla consulenza tecnica disposta in sede di giudizio sulla illegittimità del licenziamento. Nella sentenza di merito si era segnalato che il datore di lavoro era stato tratto in inganno dalla predetta documentazione, che, pur non dolosamente preordinata a tale scopo, mirava comunque a costituire cautela per eventuale e futura rendita a carico dell'INAIL; e che inoltre il comportamento della lavoratrice non era stato esente da censure anche per il periodo successivo al licenziamento, essendosi la stessa sottratta agli accertamenti medici disposti dal datore di lavoro, subito dopo il ricevimento della lettera di contestazioni inviatagli dalla lavoratrice medesima successivamente alla intimazione di licenziamento, al fine di verificare la idoneità fisica al lavoro della intimata.)

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Legge 19/12/1984 num. 863 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)