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Sez. L, Sentenza n. 2822 del 28/03/1997 (Rv. 503409 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - IN GENERE | Contratto di formazione e lavoro - Recesso "ante tempus" - Illegittimità - Limiti - Risarcimento del danno - Determinazione - Criteri.
Stato
decisa il 1997-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/503409-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - IN GENERE

Nel contratto di formazione e lavoro il recesso "ante tempus" - che è consentito solo in presenza di una giusta causa, ai sensi dell'art. 2119 cod. civ. - è illegittimo per violazione del termine contrattuale e obbliga il recedente al risarcimento integrale del danno, da liquidarsi secondo le regole comuni di cui all'art. 1223 cod. civ., sicché il lavoratore ha diritto alla retribuzione fino alla scadenza del termine, oltre al risarcimento del danno derivante dalla mancata formazione e dai minori versamenti contributivi previdenziali, con detrazione - ove il datore di lavoro ne fornisca la prova - di quei guadagni che il lavoratore abbia eventualmente conseguito da un'occupazione successiva al licenziamento o avrebbe potuto conseguire se non fosse stato negligente nel reperire altra occupazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Legge 19/12/1984 num. 863 CORTE COST., Decreto Legge 30/10/1984 num. 726 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)