Sez. 3, Sentenza n. 1135 del 14/02/1984 (Rv. 433273 - 01)
CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - IN GENERE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 53 LEGGE N. 203 DEL 1982 CIRCA L'INOPERATIVITÀ, SECONDO DETERMINATE IPOTESI, DELLA NUOVA NORMATIVA AI CONTRATTI OGGETTO DI CONTROVERSIA IN CORSO AL MOMENTO DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE SUINDICATA - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - IN GENERE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 53 LEGGE N. 203 DEL 1982 CIRCA L'INOPERATIVITÀ, SECONDO DETERMINATE IPOTESI, DELLA NUOVA NORMATIVA AI CONTRATTI OGGETTO DI CONTROVERSIA IN CORSO AL MOMENTO DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE SUINDICATA - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 53 della legge 3 maggio 1982 n. 203, in quanto risponde a criteri di ragionevolezza - quanto alla inoperatività della nuova normativa ai contratti oggetto di controversia in corso al momento dell'entrata in vigore della legge stessa - la differenza fissata dal legislatore tra quelle rispetto alle quali esista una sentenza già esecutiva, che ha cioè subito il vaglio di due giudizi di merito, e le controversie rispetto alle quali tale situazione processuale non si è ancora realizzata. (V 1705/83, mass n 426566).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 53
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)