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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 17350 del 25/08/2016 (Rv. 640894 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - SOPRAELEVAZIONE - LIMITI | Aspetto architettonico dell'edificio - Decoro architettonico - Complementarità - Conseguenze.
Stato
decisa il 2016-08-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/640894-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - SOPRAELEVAZIONE - LIMITI

In materia di condominio negli edifici, le nozioni di aspetto architettonico ex art. 1127 c.c. e di decoro architettonico ex art. 1120 c.c., pur differenti, sono strettamente complementari e non possono prescindere l'una dall'altra, sicché anche l'intervento edificatorio in sopraelevazione deve rispettare lo stile del fabbricato, senza recare una rilevante disarmonia al complesso preesistente, sì da pregiudicarne l'originaria fisionomia ed alterarne le linee impresse dal progettista.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1120, Cod. Civ. art. 1127

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)