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Sez. U, Ordinanza n. 27396 del 29/12/2014 (Rv. 633511 - 01)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - CAMERA DEI DEPUTATI E SENATO DELLA REPUBBLICA - SENATO - IN GENERE | Dipendente di gruppo parlamentare - Impugnazione di delibera del Consiglio di Presidenza incidente sul rapporto di lavoro - Giurisdizione ordinaria - Sussistenza - Fondamento - Limiti.
Stato
decisa il 2014-12-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/633511-01

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - CAMERA DEI DEPUTATI E SENATO DELLA REPUBBLICA - SENATO - IN GENERE

L'impugnazione proposta dal dipendente di un gruppo parlamentare del Senato della Repubblica contro una delibera del Consiglio di Presidenza incidente sul rapporto di lavoro non appartiene all'autodichia del Senato, né alla giurisdizione del giudice amministrativo, ma alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto il rapporto di lavoro fa capo esclusivamente al gruppo parlamentare, che, nei confronti del proprio dipendente, non si atteggia ad organo dell'istituzione, ma ad associazione non riconosciuta; fermo che il giudice ordinario può conoscere soltanto degli effetti dell'atto di macro-organizzazione del Senato, per riguardo allo statuto di garanzia che a questo compete.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 64, Cod. Civ. art. 36, Cod. Civ. art. 2094

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)