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Sez. U, Sentenza n. 27863 del 24/11/2008 (Rv. 605702 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE | Rapporto di lavoro dei dipendenti dei gruppi parlamentari della Camera dei deputati - Autodichia - Esclusione - Fondamento - Giurisdizione del giudice ordinario - Devoluzione.
Stato
decisa il 2008-11-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/605702-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE

La giurisdizione in ordine alle controversie concernenti il rapporto di lavoro dei dipendenti dei gruppi parlamentari della Camera dei deputati spetta al giudice ordinario, e non alla Camera in sede di cosiddetta autodichia, non esistendo nell'ordinamento una norma avente fondamento costituzionale, sia pure indiretto attraverso il regolamento parlamentare, che autorizzi la deroga al principio della indefettibilità della tutela giurisdizionale davanti ai giudici comuni e non potendosi estendere, perchè norma eccezionale di stretta interpretazione, l'art. 12 del regolamento della Camera dei deputati riguardante i dipendenti della Camera, anche in considerazione della natura politica, oltre che strettamente parlamentare, dell'attività svolta dai suddetti gruppi.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 64, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 1, Regolamento Camera Deputati art. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)