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Sez. 3, Sentenza n. 6584 del 30/07/1987 (Rv. 454823 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - RAPPORTO CON LE IMPUGNAZIONI PRINCIPALI - CONDANNA AL MAGGIOR DANNO DA SVALUTAZIONE MONETARIA - CAPO AUTONOMO RISPETTO ALLA CONDANNA AL PAGAMENTO DELLA SOMMA CAPITALE - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1987-07-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/454823-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - RAPPORTO CON LE IMPUGNAZIONI PRINCIPALI - CONDANNA AL MAGGIOR DANNO DA SVALUTAZIONE MONETARIA - CAPO AUTONOMO RISPETTO ALLA CONDANNA AL PAGAMENTO DELLA SOMMA CAPITALE - CONSEGUENZE.*

La pronuncia di condanna al maggior danno da svalutazione monetaria ex art. 1224, secondo comma, cod. civ., costituisce capo autonomo rispetto alla pronuncia di condanna al pagamento della relativa somma capitale, pertanto ove quest'ultima venga gravata con l'impugnazione principale, è inammissibile l'impugnazione incidentale tardiva nei confronti della prima (nella specie, per mancata applicazione degli indici ISTAT) proposta dopo la scadenza del termine ordinario dalla notificazione della sentenza (ex art. 325 cod. proc. civ.). (V 1740/85, mass n 439695; (V 2411/83, mass n 427265).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 334

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)