Sez. 2, Sentenza n. 1740 del 28/02/1985 (Rv. 439695 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE IN TEMA DI RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E DOMANDA RISARCITORIA CONSEQUENZIALE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE IN TEMA DI RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E DOMANDA RISARCITORIA CONSEQUENZIALE.*
L'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile quando si tratti d'impugnazione incidentale vera e propria, ossia quando concerna lo stesso capo impugnato in via principale o un capo ad essa legato da rapporto di dipendenza o di connessione, sicché l'interesse a proporre il gravame sorga in conseguenza del ricorso principale. Pertanto, è ammissibile l'impugnazione incidentale tardiva, avente per oggetto la qualificazione giuridica del rapporto dedotto in giudizio e la sua risoluzione, quando l'impugnazione principale sia relativa alla misura del risarcimento del danno del relativo inadempimento ponendosi l'accertamento del titolo contrattuale e del suo adempimento o meno come premessa inderogabile della domanda risarcitoria. (V 1016/84, mass n 433187; (V 1690/84, mass n 433764; (V 1880/83, mass n 426730; (V 1375/83, mass n 426187; (V 1017/83, mass n 425786; (V 2381/81, mass n 413142; (Conf 2411/83, mass n 427265; (V 3722/81, mass n 414361).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 334
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)