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Sez. 1, Sentenza n. 4563 del 11/07/1988 (Rv. 459475 - 01)

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ - IN GENERE - ATTI RIENTRANTI NELL'OGGETTO SOCIALE - LIMITAZIONI POSTE DALL'ATTO COSTITUTIVO O DALLO STATUTO - INOPPONIBILITÀ AI TERZI.*
Stato
decisa il 1988-07-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459475-01

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ - IN GENERE - ATTI RIENTRANTI NELL'OGGETTO SOCIALE - LIMITAZIONI POSTE DALL'ATTO COSTITUTIVO O DALLO STATUTO - INOPPONIBILITÀ AI TERZI.*

All'amministratore di una società di capitali, che ne abbia la rappresentanza, deve essere riconosciuta, in relazione ad iniziative giudiziali rientranti nell'oggetto sociale, quale la domanda di ammissione di un credito al passivo del fallimento del debitore, non soltanto la legittimazione processuale, ai sensi dell'art. 75 cod. proc. civ., ma anche la legittimazione sostanziale, indipendentemente da eventuali limitazioni poste dall'atto costitutivo o dallo statuto della società, atteso che queste, secondo la previsione dell'art. 2384 cod. civ. (nel testo fissato dall'art. 5 del d.P.R. 29 dicembre 1969 n. 1127), non sono opponibili ai terzi.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2384, Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Legge Falliment. art. 93, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 93, DPR 29/12/1969 num. 1127 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)