Sez. 1, Sentenza n. 3305 del 17/04/1997 (Rv. 503754 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - SOCIETÀ ED ALTRI ENTI | Società per azioni (e società cooperative ex art. 2516) - Amministratori investiti della rappresentanza - Azione o resistenza in giudizio - Autorizzazione del consiglio di amministrazione o dell'assemblea - Necessità - Esclusione - Limiti - Previsioni dell'atto costitutivo o dello statuto - Carattere espresso - Necessità - Attribuzione del potere di nominare avvocati - Valenza limitativa - Esclusione - Proposizione e sottoscrizione della querela di falso - Applicabilità degli stessi principi.
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - SOCIETÀ ED ALTRI ENTI
In relazione alla regola di cui all'art. 2384, primo comma, cod. civ., secondo cui gli amministratori della società per azioni che hanno la rappresentanza della società hanno il potere di agire e resistere in giudizio per le materie che rientrano nell'oggetto sociale senza necessità di alcuna preventiva delibera autorizzativa del consiglio di amministrazione o dell'assemblea dei soci, salve le limitazioni del potere di rappresentanza risultanti dall'atto costitutivo o dallo statuto, è necessario che queste limitazioni siano espresse e, conseguentemente, nella previsione statutaria della facoltà degli amministratori di procedere alla nomina di avvocati e procuratori alle liti dinanzi a qualsiasi autorità giudiziaria non può ravvisarsi un'implicita subordinazione dell'esercizio del potere di agire o resistere in giudizio, ad una previa deliberazione autorizzativa (con libertà di iniziativa dei rappresentanti legali solo quanto alla scelta dei legali). Tale principio trova applicazione anche nelle società cooperative, in base al richiamo contenuto nell'art. 2516 cod. civ., e ai fini della proposizione della querela di falso e della sottoscrizione del relativo atto dalla parte personalmente.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2384 com. 1, Cod. Civ. art. 2516, Cod. Proc. Civ. art. 221 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)