Sez. L, Sentenza n. 993 del 19/02/1986 (Rv. 444512 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DEI DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - DECORRENZA - RAPPORTI DI LAVORO ININTERROTTAMENTE INTERCORSI TRA LE PARTI E RAPPORTI SEPARATI E DISTINTI - EQUIPARABILITÀ.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DEI DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - DECORRENZA - RAPPORTI DI LAVORO ININTERROTTAMENTE INTERCORSI TRA LE PARTI E RAPPORTI SEPARATI E DISTINTI - EQUIPARABILITÀ.*
Il diritto al risarcimento del danno per omessa od irregolare contribuzione assicurativa di cui al secondo comma dell'art. 2116 cod. civ., sorge al momento in cui si matura il diritto alla prestazione previdenziale e, pertanto, da tale momento decorre la prescrizione del diritto in questione. Siffatto principio è applicabile sia alle ipotesi di rapporti di lavoro ininterrottamente intercorsi tra le parti, sia alle ipotesi di rapporti di lavoro separati e distinti, intercorsi con lo stesso o con diversi datori di lavoro. (Conf 5187/85, mass n 442491; (Conf 5148/85, mass n 442465).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2116
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)