Sez. L, Sentenza n. 5148 del 19/10/1985 (Rv. 442465 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - IN GENERE - PRESCRIZIONE - DECORRENZA - RAGGIUNGIMENTO DELL'ETÀ PENSIONABILE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - IN GENERE - PRESCRIZIONE - DECORRENZA - RAGGIUNGIMENTO DELL'ETÀ PENSIONABILE.*
Il diritto al risarcimento danni per omessa od irregolare contribuzione assicurativa sorge nel momento in cui si verifica il duplice presupposto della inadempienza contributiva del datore di lavoro e della perdita totale o parziale della prestazione previdenziale, nel momento cioè del raggiungimento dell'età pensionabile, dal quale, pertanto, inizia a decorrere la prescrizione ordinaria decennale (art. 2946 cod. civ.) del diritto stesso, restando a tal fine irrilevante il momento in cui il lavoratore sia venuto a conoscenza dell'omissione contributiva. (V 619/85, mass n 438828; (V 6301/83, mass n 431039; (V 6568/79, mass n 403314).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2116, Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)