Sez. 2, Sentenza n. 11342 del 17/06/2004 (Rv. 573684 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - IN GENERE | Mantenimento dei figli - Separazione consensuale - Accordo solutorio sul mantenimento della prole, con assunzione dell'obbligo del genitore di trasferire in favore del figlio un bene immobile - Applicabilità a tale pattuizione della risoluzione per inadempimento e dell'eccezione d'inadempimento - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - IN GENERE
La pattuizione, intervenuta in sede di separazione consensuale, contenente l'impegno di uno dei coniugi, al fine di concorrere al mantenimento del figlio minore, di trasferire, in favore di quest'ultimo, la piena proprietà di un bene immobile, non è soggetta né alla risoluzione per inadempimento, a norma dell'art. 1453 cod. civ., né all'eccezione d'inadempimento, ai sensi dell'art. 1460 cod. civ., non essendo ravvisabile, in un siffatto accordo solutorio sul mantenimento della prole, quel rapporto di sinallagmaticità tra prestazioni che è fondamento dell'una e dell'altra, atteso che il mantenimento della prole costituisce obbligo ineludibile di ciascun genitore, imposto dal legislatore e non derivante, con vincolo di corrispettività, dall'accordo di separazione tra i coniugi, tale accordo potendo, al più, regolare le concrete modalità di adempimento di quell'obbligo. (Nella specie il padre, che aveva assunto tale impegno di trasferimento, convenuto in giudizio per l'esecuzione specifica ai sensi dell'art. 2932 cod. civ., aveva chiesto la risoluzione della pattuizione deducendo l'inadempimento della madre all'obbligazione, da costei assunta nel medesimo accordo di separazione tra coniugi, di consentire che la figlia vedesse e frequentasse esso genitore).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 147 CORTE COST., Cod. Civ. art. 155 CORTE COST., Cod. Civ. art. 158 CORTE COST., Costituzione art. 30, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1460
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)