Sez. U, Sentenza n. 5717 del 12/06/1990 (Rv. 467686 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - AZIONE DISCIPLINARE - PRESCRIZIONE - IN PENDENZA DI PROCEDIMENTO PENALE - ESCLUSIONE.*
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - AZIONE DISCIPLINARE - PRESCRIZIONE - IN PENDENZA DI PROCEDIMENTO PENALE - ESCLUSIONE.*
Con riguardo all'Azione disciplinare a carico di avvocato o procuratore, per fatto che abbia implicato l'apertura di processo penale, la prescrizione quinquennale (art. 51 del R.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578) decorre non dalla data del fatto stesso, ma da quella in cui sia stato definito detto processo, anche nel caso di sentenza istruttoria di non doversi procedere per amnistia. (V 1884/85, mass n 439806).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 51
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)