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Sez. 2, Sentenza n. 4234 del 07/05/1987 (Rv. 452991 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE - ART. 17, PRIMO COMMA, LETT. C), LEGGE 6 AGOSTO 1967 N. 765 - EFFICACIA RETROATTIVA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1987-05-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/452991-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE - ART. 17, PRIMO COMMA, LETT. C), LEGGE 6 AGOSTO 1967 N. 765 - EFFICACIA RETROATTIVA - ESCLUSIONE.*

In tema di distanze fra costruzioni, le Disposizioni di cui all'art. 17 primo comma lettera C) della legge 6 agosto 1967 n. 765 (introduttivo dell'art. 41 quinquies della legge 17 agosto 1942 n. 1150), ancorché abbiano portata transitoria, fino alla data di entrata in vigore dei nuovi strumenti urbanistici locali, trovano applicazione per le opere edilizie completate prima di tale data, restando esclusa ogni efficacia retroattiva della disciplina introdotta dai suddetti strumenti. (V 2331/83, mass n 427184; (V 2340/81, mass n 413090).*

Riferimenti normativi: Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 quinquies CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 art. 17 com. 1 lett. C CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)