Sez. 2, Sentenza n. 2331 del 30/03/1983 (Rv. 427184 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - PIANI REGOLATORI - SUCCESSIONI TEMPORALI DI PIANI - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - EFFICACIA - IN GENERE - SOPRAVVENIENZA DI NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA EDILIZIA - APPLICABILITÀ IMMEDIATA - CONSEGUENZE - PRECEDENTE CONCESSIONE DI LICENZA EDILIZIA NON ANCORA ATTUATA - IRRILEVANZA.*
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - PIANI REGOLATORI - SUCCESSIONI TEMPORALI DI PIANI - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - EFFICACIA - IN GENERE - SOPRAVVENIENZA DI NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA EDILIZIA - APPLICABILITÀ IMMEDIATA - CONSEGUENZE - PRECEDENTE CONCESSIONE DI LICENZA EDILIZIA NON ANCORA ATTUATA - IRRILEVANZA.*
Le Disposizioni in materia edilizia, nell'ipotesi di successione di norme nel tempo, sono di immediata applicazione, in quanto i piani regolatori, come i regolamenti edilizi comunali, essendo essenzialmente diretti alla tutela dell'interesse generale nel campo urbanistico, prescindono dall'interesse del privato. Deriva che, se dopo la concessione della licenza edilizia sopravviene una nuova regolamentazione sulle distanze fra edifici, le nuove costruzioni devono adeguarsi alla disciplina vigente al momento della loro realizzazione, a nulla rilevando la legittimità della autorizzazione a costruire precedentemente concessa, mentre, qualora l'Esercizio dello ius aedificandi abbia già avuto inizio e concreta attuazione al momento dell'entrata in vigore della nuova sopravvenuta normativa, ha rilievo l'epoca dell'inizio dell'opera e, quindi, la norma edilizia, che stabilisce distanze maggiori, sopraggiunta nel corso della costruzione anteriormente iniziata, è inapplicabile, non potendo avere efficacia retroattiva ed incidere su situazioni pregresse, neppure nel caso in cui l'esecuzione dei lavori si sia protratta oltre il termine previsto dalla licenza edilizia. (V 3066/81, mass n 413632; (V 63/80, mass n 403438; (V 1565/74, mass n 369719).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 871, Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)