Sez. L, Ordinanza n. 18241 del 05/09/2011 (Rv. 618962 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE AI SUPERSTITI - RIVERSIBILITÀ - FIGLI | Ultradiciottenni inabili e viventi a carico - Spettanza - Decorrenza - Dal mese successivo alla data di decesso del "de cuius" - Data di presentazione della domanda amministrativa - Irrilevanza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE AI SUPERSTITI - RIVERSIBILITÀ - FIGLI
In caso di decesso del pensionato, il figlio maggiorenne inabile a carico del defunto ha diritto ad ottenere dall'INPS l'attribuzione della pensione di reversibilità quale superstite con decorrenza dal mese successivo alla data del decesso del "de cuius", senza che assuma rilievo la data di presentazione della domanda amministrativa diretta alla concessione del beneficio.
Riferimenti normativi: Decr. Legge Luogoten. 18/01/1945 num. 39 art. 5, DPR 26/04/1957 num. 818 art. 39
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)