Sez. L, Sentenza n. 721 del 24/01/1997 (Rv. 501993 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE AI SUPERSTITI - RIVERSIBILITÀ - FIGLI | Riconoscimento della pensione ex art. 39 d.P.R. n. 818 del 1957 - Presupposto - Accertamento - Riferimento alla data della morte del pensionato - Necessità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE AI SUPERSTITI - RIVERSIBILITÀ - FIGLI
Secondo la disciplina dell'art. 39 d.P.R. 26 aprile 1957 n. 818 (e perciò prima dell'introduzione del più restrittivo criterio di cui all'art. 8 Legge 12 giugno 1984 n. 222) il riconoscimento della pensione di riversibilità ai figli superstiti del pensionato inabili ad un proficuo lavoro per grave infermità psichica o mentale, postulava non la totale inabilità, ma la concreta impossibilità, tenuto conto delle condizioni del mercato del lavoro, di dedicarsi ad una attività lavorativa utile ed idonea a soddisfare in modo normale e non usurante le primarie esigenze di vita. Tale indagine, ai fini della predetta norma, deve essere compiuta con riguardo alla data della morte del pensionato e non a quella della presentazione della domanda in sede amministrativa.
Riferimenti normativi: DPR 26/04/1957 num. 818 CORTE COST., Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 13 CORTE COST., Legge 12/06/1984 num. 222 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)