Sez. 5, Sentenza n. 4796 del 06/11/1996 Cc. (dep. 27/01/1997) Rv. 206631 - 01
NORME DI ATTUAZIONE, COORDINAMENTO E TRANSITORIE (COD. PROC. PEN. 1988) | Sentenze istruttorie di proscioglimento emanate sotto il vigore del codice di procedura penale del 1930 - Revoca - Competenza del G.I.P. - Sussistenza - Competenza del giudice istruttore - Esclusione - Reato divenuto di competenza del G.I.P. del capoluogo del distretto a seguito dell'istituzione delle direzioni distrettuali antimafia - Competenza del G.I.P. distrettuale - Sussistenza - Competenza del G.I.P. del Tribunale cui apparteneva il G.I. che aveva emesso il proscioglimento istruttorio - Esclusione.
NORME DI ATTUAZIONE, COORDINAMENTO E TRANSITORIE (COD. PROC. PEN. 1988)
La competenza a decidere in ordine alla revoca di una sentenza istruttoria di proscioglimento emessa sotto il vigore del codice di procedura del 1930 e non più soggetta a gravame spetta al giudice delle indagini preliminari e non al giudice istruttore in regime di proroga. Se nel frattempo il reato è divenuto di competenza, per le indagini, della direzione distrettuale antimafia, la decisione sulla revoca spetta al G.I.P. del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 328 com. 1 n. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 328 com. 1 n. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 434, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 434, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 241 CORTE COST., Legge 28/07/1989 num. 271 art. 241 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 242 CORTE COST., Legge 28/07/1989 num. 271 art. 242 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 243 CORTE COST., Legge 28/07/1989 num. 271 art. 243 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)