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Sez. 1, Sentenza n. 14660 del 11/03/2008 Cc. (dep. 08/04/2008) Rv. 239907 - 01

NORME DI ATTUAZIONE, COORDINAMENTO E TRANSITORIE | Provvedimento di revoca della sentenza istruttoria di proscioglimento deliberato dopo l'entrata in vigore del D.L. n. 367 del 1991 - Procedimento apertosi a seguito di esso - E da ritenere "nuovo procedimento" - Conseguenze - Competenza del G.I.P. distrettuale per l'adozione delle misure cautelari personali.
Stato
decisa il 2008-03-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/239907-01

NORME DI ATTUAZIONE, COORDINAMENTO E TRANSITORIE

Per procedimenti iniziati successivamente all'entrata in vigore del D.L. n. 367 del 1991, previsti dall'art. 15 di detto decreto, convertito nella L. 20 gennaio 1992 n. 8, devono intendersi anche quelli per i quali viene chiesta la revoca della sentenza di proscioglimento emessa secondo il codice previgente e viene dato inizio, in tal modo, a un nuovo procedimento. E, invero, la fase precedente deve ritenersi conclusa con la detta sentenza e il procedimento non può ritenersi più pendente. Ne consegue che, ai fini dell'applicazione della nuova competenza per l'adozione delle misure cautelari personali, attribuita dalla legislazione speciale antimafia al G.I.P. distrettuale, la richiesta del P.M. di revoca della sentenza istruttoria segna l'inizio del nuovo procedimento.

Riferimenti normativi: Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 243 CORTE COST., Legge 28/07/1989 num. 271 art. 243 CORTE COST., Decreto Legge 20/11/1991 num. 367 art. 15, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 51 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)