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Sez. 3, Sentenza n. 10334 del 17/05/2005 (Rv. 581412 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - BENI INDIVISI | Provvedimenti del G.E. ex art. 600 cod.proc.civ. - Presupposti - Modalità e criteri.
Stato
decisa il 2005-05-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/581412-01

ESECUZIONE FORZATA - BENI INDIVISI

In tema di esecuzione forzata immobiliare su bene indiviso in forza di pignoramento limitato alla quota di spettanza del debitore, il potere - dovere del giudice dell'esecuzione di adottare i provvedimenti contemplati dall'art. 600 cod. proc. civ., configuranti atti esecutivi in senso proprio, resta soggetto alle modalità ed ai criteri fissati dalla norma medesima, che prevede, quando possibile, la separazione di detta quota in natura e consente, solo quando ciò sia impossibile, la scelta fra la vendita della quota stessa e la divisione della comunione, da disporsi con un ordine del medesimo giudice della esecuzione di trattazione ed istruzione della causa davanti a sè (quale giudice istruttore), ove la competenza spetti all'ufficio giudiziario al quale appartiene.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 599, Cod. Proc. Civ. art. 600

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)