Sez. 1, Sentenza n. 22043 del 17/10/2014 (Rv. 632585 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - BENI INDIVISI | Separazione della quota in natura dell'esecutato - Condizioni - Limiti - Espropriazione di immobile appartenente a condebitori solidali - Fallimento di uno di essi - Subentro del curatore fallimentare - Esclusione della separazione.
ESECUZIONE FORZATA - BENI INDIVISI
In tema di esecuzione forzata immobiliare su bene indiviso, la separazione della quota in natura spettante al debitore esecutato è consentita, ai sensi degli artt. 599, 600 e 601 cod. proc. civ., solo se i comproprietari dei beni indivisi, non siano tutti condebitori solidali del creditore procedente, sicché la separazione va esclusa quando, intrapresa l'espropriazione dell'immobile appartenente "pro indiviso" a due coobbligati, uno di essi sia dichiarato fallito e nel procedimento esecutivo contro costui sia subentrato, ex art. 107 legge fall., il curatore del fallimento.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 599, Cod. Proc. Civ. art. 600, Cod. Proc. Civ. art. 601, Legge Falliment. art. 107
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)