Sez. L, Sentenza n. 4978 del 28/04/1993 (Rv. 482102 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensione di anzianità | Degli operai agricoli - Condizioni - Rivalutazione dei contributi versati prima del 1 gennaio 1984 in misura inferiore a 156 per anno - Disciplina ex comma dodicesimo, art. 7 D.L. n. 463 del 1983 - Portata.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensione di anzianità
Nella disciplina introdotta dall'art. 7, comma nono, del D.L. 12 settembre 1983 n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983 n. 638, la pensione di anzianità degli operai agricoli conserva il carattere di prestazione correlata con il lavoro prestato, per il conseguimento della quale occorrono i requisiti dell'iscrizione negli elenchi nominativi di categoria per 35 anni e della contribuzione minima di 270 giornate per ciascun anno, comprese quelle accreditate per contribuzione figurativa, salva, peraltro, la necessità che 5460 giornate (pari alla media di 156 per anno) siano di contribuzione effettiva. Ne discende che il disposto del comma dodicesimo dell'anzidetto testo normativo, relativo alla rivalutazione dei contributi versati nel periodo anteriore all'1 gennaio 1984 in misura inferiore a 156 per anno, si interpreta nel senso che la rivalutazione opera esclusivamente ai fini del raggiungimento del requisito delle 270 giornate all'anno, ma non per quello delle 156 giornate di lavoro effettivo in media per anno, in relazione al quale nessuna modifica è stata introdotta rispetto al regime giuridico precedente.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 7 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)