Sez. L, Sentenza n. 12785 del 02/09/2003 (Rv. 566476 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE | Successive applicazioni per brevi periodi di un lavoratore ad un posto che implicante lo svolgimento di mansioni superiori - Sufficienza ai fini del riconoscimento del diritto ad una qualifica superiore - Esclusione - Necessità di una programmazione iniziale della pluralità degli incarichi e preordinazione utilitaristica da parte del datore di lavoro - Sussistenza - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE
Per la sussistenza della frequenza e sistematicità di reiterate assegnazioni di un lavoratore allo svolgimento di mansioni superiori, il cui cumulo sia utile all'acquisizione del diritto alla promozione automatica ex art. 2103 cod. civ., non è sufficiente la mera ripetizione delle assegnazioni, essendo invece necessario - se non un vero e proprio intento fraudolento del datore di lavoro - una programmazione iniziale della molteplicità degli incarichi ed una predeterminazione utilitaristica di siffatto comportamento. (Sulla base di tale principio di diritto, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva ritenuto che l'assegnazione temporanea a mansioni superiori nel caso di specie trovasse esclusiva giustificazione in una occasionale e momentanea esigenza organizzativa dell'impresa - cui non era possibile sopperire altrimenti - dovuta alla necessità di espletare un concorso interno).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)