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Sez. L, Sentenza n. 3144 del 17/03/1993 (Rv. 481435 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - Mansioni - Diverse da quelle dell'assunzione | Diritto alla cosiddetta promozione automatica - Presupposto - Cumulabilità di successivi distinti periodi di assegnazione alle diverse mansioni - Rilevanza - Estremi - Ripetizione delle assegnazioni derivante dalla necessità di coprire il posto vacante da coprire a seguito di concorso - Esclusione - Prolungamento degli incarichi per ritardi nella procedura concorsuale - Irrilevanza.- Limiti.
Stato
decisa il 1993-03-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/481435-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - Mansioni - Diverse da quelle dell'assunzione

Ai fini dell'acquisizione del diritto alla cosiddetta promozione automatica ai sensi dell'art. 2103 cod. civ., la cumulabilità di successivi distinti periodi di assegnazione alle relative mansioni (ciascuno inferiore a tre mesi) richiede - se non un vero e proprio intento fraudolento del datore di lavoro - una programmazione iniziale della molteplicità degli incarichi ed una predeterminazione utilitaristica di tale comportamento; tali elementi non sono ravvisabili quando la ripetizione delle assegnazioni derivi dalla necessità di coprire il posto vacante per il tempo necessario all'espletamento del concorso previsto dalla contrattazione collettiva, ancorché il prolungarsi degli incarichi sia riconducibile a ritardi nello svolgimento di tali procedure, non addebitabili al datore di lavoro o comunque da lui non artificiosamente frapposti nell'ambito di un disegno inteso a trarre profitto dalla situazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)