Sez. 1, Sentenza n. 7528 del 12/10/1987 (Rv. 455471 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA - IN GENERE - CONDANNA GENERICA - INAMMISSIBILITÀ.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA - IN GENERE - CONDANNA GENERICA - INAMMISSIBILITÀ.*
Con riguardo alla responsabilità processuale aggravata, che trova compiuta disciplina nell'art. 96 cod. proc. civ., senza alcuna possibilità di applicazione in via concorrente delle comuni norme sull'illecito aquiliano, il giudizio sull'an e sul quantum spetta in via esclusiva al giudice dalla cui decisione discende la responsabilità stessa, mentre non è consentita, neppure su richiesta di parte, una condanna generica con rinvio della liquidazione del danno in separata Sede (con la conseguente improponibilità, da rilevarsi anche d'ufficio in ogni stato e grado, della domanda di detta condanna generica). (V 874/84, mass n 433073; (V 2432/83, mass n 427299).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 278
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)