Sez. U, Sentenza n. 874 del 06/02/1984 (Rv. 433073 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA - IN GENERE - DISCIPLINA EX ART. 96 COD. PROC. CIV. - REGOLAMENTAZIONE ESCLUSIVA DELLA RESPONSABILITÀ PROCESSUALE - ULTERIORE APPLICABILITÀ DELL'ART. 2043 COD. CIV. - ESCLUSIONE.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA - IN GENERE - DISCIPLINA EX ART. 96 COD. PROC. CIV. - REGOLAMENTAZIONE ESCLUSIVA DELLA RESPONSABILITÀ PROCESSUALE - ULTERIORE APPLICABILITÀ DELL'ART. 2043 COD. CIV. - ESCLUSIONE.*
L'art. 96 cod. proc. civ., il quale prevede i casi di responsabilità risarcitoria per Atti o comportamenti processuali della parte, e devolve in via esclusiva la decisione in proposito al giudice cui spetta di conoscere il merito della causa, fissa un'integrale e completa disciplina della responsabilità processuale, esaurendone tutte le ipotesi, con la conseguenza che resta preclusa ogni possibilità di invocare i principi generali della responsabilità per fatto illecito di cui all'art. 2043 cod. civ., sia pure con limitato riguardo alle procedure cosiddette illegittime (in contrapposizione a quelle "ingiuste"). (V 2432/83, mass n 427299; (V 6407/81, mass n 417209; (V 3694/81, mass n 414333; (V 1838/73, mass n 364837; (V 2690/71, mass n 353852; (V 2047/68, mass n 334146; (V 2891/67, mass n 330518; (V 1382/62).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)