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Sez. 1, Sentenza n. 8069 del 27/08/1997 (Rv. 507190 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Dichiarazione integrativa ex D.L. n. 429/82 - Presentazione - Successiva liquidazione dell'imposta ex art. 36 bis d.P.R. n. 600/73 - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1997-08-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/507190-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

La liquidazione di una maggiore imposta ai sensi dell'art. 36 bis del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 è legittima non solo se effettuata prima della presentazione delle dichiarazioni integrative di cui al D.L. 10 luglio 1982 n. 429, conv. in legge 7 agosto 1982 n. 516, ma anche se effettuata successivamente, atteso che se l'art. 32, primo comma, seconda parte, del citato D.L., nel far salvi gli effetti della liquidazione delle imposte in base alla dichiarazione originaria a norma dell'art. 36 bis del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, si riferisce esclusivamente alle liquidazioni anteriori alla presentazione delle dichiarazioni integrative e delle istanze di definizione agevolata delle pendenze tributarie, ciò non è di per sè significativo di una volontà del legislatore di escludere la possibilità di liquidazioni successive.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 10/07/1982 num. 429 art. 32 CORTE COST., Legge 07/08/1982 num. 516 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)