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Sez. 5, Sentenza n. 8981 del 20/06/2002 (Rv. 555199 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Dichiarazione di condono ex legge n. 413 del 1991 - Presentazione - Successiva liquidazione dell'imposta ex art. 36 bis d.P.R. n. 600 del 1973 - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2002-06-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/555199-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

La liquidazione di una maggiore imposta ai sensi dell'art. 36 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 è legittima non solo se effettuata prima della dichiarazione di condono di cui alla legge 30 dicembre 1991, n. 413, ma anche se effettuata successivamente, atteso che l'art. 57 della citata legge n. 413/1991 fa salvo il potere dell'ufficio di procedere a liquidazione sulla base della dichiarazione originaria presentata dal contribuente, e tale potere può essere esercitato sia prima che dopo la dichiarazione di condono, perché trova origine e fondamento negli elementi di fatto esposti dal contribuente nella dichiarazione originaria, che non viene posta nel nulla - ma normalmente soltanto integrata - dalla successiva dichiarazione di condono.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 bis CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 413 art. 57 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)