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Sez. 3, Sentenza n. 2560 del 06/02/2007 (Rv. 594991 - 01)

ASSICURAZIONE - AGENTE DI ASSICURAZIONE - POTERI DI RAPPRESENTANZA | Rappresentanza sostanziale e processuale - Necessità di dichiarare di agire in nome e per conto della società assicuratrice - Esclusione - Indicazione della propria qualità di agenzia generale - Sufficienza.
Stato
decisa il 2007-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/594991-01

ASSICURAZIONE - AGENTE DI ASSICURAZIONE - POTERI DI RAPPRESENTANZA

Gli agenti generali di una compagnia di assicurazione stanno in giudizio non in proprio, ma in nome e per conto della compagnia stessa, come specificato dall'art. 1903, secondo comma, cod.civ., per le obbligazioni nascenti dai contratti conclusi in forza dei poteri di rappresentanza sostanziale di cui sono dotati; ne consegue che, ai fini del valido esercizio dei poteri rappresentativi, non è necessario che l'agente dichiari di agire in nome e per conto della società assicuratrice, essendo sufficiente, al contrario, che egli indichi la propria qualità, ricollegandosi automaticamente ad essa la sussistenza del potere rappresentativo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1903

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)