Sez. 3, Sentenza n. 2560 del 06/02/2007 (Rv. 594991 - 01)
ASSICURAZIONE - AGENTE DI ASSICURAZIONE - POTERI DI RAPPRESENTANZA | Rappresentanza sostanziale e processuale - Necessità di dichiarare di agire in nome e per conto della società assicuratrice - Esclusione - Indicazione della propria qualità di agenzia generale - Sufficienza.
ASSICURAZIONE - AGENTE DI ASSICURAZIONE - POTERI DI RAPPRESENTANZA
Gli agenti generali di una compagnia di assicurazione stanno in giudizio non in proprio, ma in nome e per conto della compagnia stessa, come specificato dall'art. 1903, secondo comma, cod.civ., per le obbligazioni nascenti dai contratti conclusi in forza dei poteri di rappresentanza sostanziale di cui sono dotati; ne consegue che, ai fini del valido esercizio dei poteri rappresentativi, non è necessario che l'agente dichiari di agire in nome e per conto della società assicuratrice, essendo sufficiente, al contrario, che egli indichi la propria qualità, ricollegandosi automaticamente ad essa la sussistenza del potere rappresentativo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1903
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)