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Sez. 3, Sentenza n. 8609 del 06/05/2004 (Rv. 572677 - 01)

ASSICURAZIONE - AGENTE DI ASSICURAZIONE - POTERI DI RAPPRESENTANZA | Rappresentanza sostanziale e processuale - Necessità di dichiarare di agire in nome e per conto della società assicuratrice - Esclusione - Indicazione della propria qualità di agenzia generale - Sufficienza.
Stato
decisa il 2004-05-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/572677-01

ASSICURAZIONE - AGENTE DI ASSICURAZIONE - POTERI DI RAPPRESENTANZA

Gli agenti generali di una compagnia di assicurazione stanno in giudizio non in proprio, ma in nome e per conto della compagnia stessa, come specificato dall'art. 1903, 2.ò comma, cod.civ., per le obbligazioni nascenti dai contratti conclusi in forza dei poteri di rappresentanza sostanziale di cui sono dotati; ne consegue che, ai fini del valido esercizio dei poteri rappresentativi, non è necessario che l'agente dichiari di agire in nome e per conto della società assicuratrice, essendo sufficiente, al contrario, che egli indichi la propria qualità, ricollegandosi automaticamente ad essa la sussistenza in capo all'agente di assicurazione del potere rappresentativo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1903

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)