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Sez. 2, Sentenza n. 2744 del 11/07/1975 (Rv. 376748 - 01)

DIRITTI REALI - SERVITU - PREDIALI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO - DELLE SERVITU VOLONTARIE - COSTITUZIONE NEGOZIALE - IN GENERE - FORMA SCRITTA - AD SUBSTANTIAM - CONTESTUALITA - NECESSITA - ESCLUSIONE - DICHIARAZIONE SCRITTA DI UNA PARTE - ADESIONE DELL'ALTRA MEDIANTE UN MERO COMPORTAMENTO - INVALIDITA DELLA COSTITUZIONE.*
Stato
decisa il 1975-07-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/376748-01

DIRITTI REALI - SERVITU - PREDIALI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO - DELLE SERVITU VOLONTARIE - COSTITUZIONE NEGOZIALE - IN GENERE - FORMA SCRITTA - AD SUBSTANTIAM - CONTESTUALITA - NECESSITA - ESCLUSIONE - DICHIARAZIONE SCRITTA DI UNA PARTE - ADESIONE DELL'ALTRA MEDIANTE UN MERO COMPORTAMENTO - INVALIDITA DELLA COSTITUZIONE.*

Poiche per la convenzione costitutiva di una servitu prediale e richiesta la Forma scritta ad substantiam, il consenso dei contraenti, ove non espresso nello stesso documento, deve pur sempre risultare da Atti scritti diretti alla controparte; non integra, pertanto, una valida manifestazione di consenso alla dichiarazione scritta di volonta dell'altro, l'adesione consistente in un mero comportamento, ancorche tenuto per lungo tempo, da parte di colui che non ha sottoscritto l'atto. (V 282/72, mass n 356126).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1058, Cod. Civ. art. 1350

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)