Sez. U, Sentenza n. 6183 del 09/12/1985 (Rv. 443314 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - DECADENZA O REVOCA - DISPOSIZIONE DELL'ALLOGGIO - LOCAZIONE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - ANNULLAMENTO D'UFFICIO DELL'ATTO DI ASSEGNAZIONE PER ORIGINARI VIZI DI LEGITTIMITÀ - ESTINZIONE CONSEGUENTE DEL RAPPORTO PRIVATISTICO DI LOCAZIONE - OPPOSIZIONE DELL'ASSEGNATARIO AVVERSO IL RILASCIO ORDINATO IN BASE ALL'ANNULLAMENTO - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - SUSSISTENZA.*
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - DECADENZA O REVOCA - DISPOSIZIONE DELL'ALLOGGIO - LOCAZIONE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - ANNULLAMENTO D'UFFICIO DELL'ATTO DI ASSEGNAZIONE PER ORIGINARI VIZI DI LEGITTIMITÀ - ESTINZIONE CONSEGUENTE DEL RAPPORTO PRIVATISTICO DI LOCAZIONE - OPPOSIZIONE DELL'ASSEGNATARIO AVVERSO IL RILASCIO ORDINATO IN BASE ALL'ANNULLAMENTO - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - SUSSISTENZA.*
Il provvedimento, con il quale l'ente gestore di alloggio economico e popolare annulli l'atto di assegnazione per originari vizi di legittimità, a norma dell'art. 16 del d.P.R. 30 dicembre 1972 n. 1035, estingue il rapporto privatistico di locazione, conseguente a detta assegnazione, in forza di poteri pubblicistici, a fronte dei quali le posizioni dell'assegnatario hanno natura e consistenza di meri interessi legittimi. Ne deriva che l'opposizione dell'assegnatario avverso il rilascio intimatogli in base a tale annullamento, al fine di denunciare l'illegittimità di quest'ultimo, spetta alla giurisdizione del giudice amministrativo. (V 6346/82, mass n 423989; (V 4827/78, mass n 394525).*
Riferimenti normativi: DPR 30/12/1972 num. 1035 art. 16 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)