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Sez. U, Sentenza n. 4827 del 25/10/1978 (Rv. 394525 - 01)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - POSIZIONI SOGGETTIVE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - RAPPORTO FRA ENTE PROPRIETARIO ED ASSEGNATARIO DI UN ALLOGGIO - ASPETTO PUBBLICISTICO ED ASPETTO PRIVATISTICO - CONSECUZIONE CRONOLOGICA DI TALI ASPETTI - ESCLUSIONE - POTERE DI ANNULLAMENTO DELL'ATTO DI ASSEGNAZIONE PER VIZI ORIGINARI DI LEGITTIMITA - PERSISTENZA - ESERCIZIO DI DETTO POTERE - CONSEGUENTE POSIZIONE DI INTERESSE LEGITTIMO DELLO ASSEGNATARIO - TUTELA - GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA.*
Stato
decisa il 1978-10-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/394525-01

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - POSIZIONI SOGGETTIVE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - RAPPORTO FRA ENTE PROPRIETARIO ED ASSEGNATARIO DI UN ALLOGGIO - ASPETTO PUBBLICISTICO ED ASPETTO PRIVATISTICO - CONSECUZIONE CRONOLOGICA DI TALI ASPETTI - ESCLUSIONE - POTERE DI ANNULLAMENTO DELL'ATTO DI ASSEGNAZIONE PER VIZI ORIGINARI DI LEGITTIMITA - PERSISTENZA - ESERCIZIO DI DETTO POTERE - CONSEGUENTE POSIZIONE DI INTERESSE LEGITTIMO DELLO ASSEGNATARIO - TUTELA - GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA.*

In tema di edilizia economica e popolare, l'individuazione, nel complesso rapporto fra ente proprietario ed assegnatario di un alloggio, di una fase pubblicistica, caratterizzata dall'Esercizio di poteri discrezionali da parte dell'ente e da posizioni di interesse legittimo in favore dell'aspirante all'assegnazione, e di una fase privatistica, attinente al regime di godimento dello alloggio assegnato e caratterizzata da posizioni di diritto soggettivo analoghe a quelle derivanti da un ordinario rapporto locativo, non si pone in termini di consecuzione cronologica, nel senso cioe che, una volta costituito il rapporto bilaterale, debba ritenersi esaurito il potere discrezionale dell'amministrazione, e che ogni relativa controversia debba ritenersi attinente a diritti perfetti devoluti alla giurisdizione del giudice ordinario. La Costituzione di quel rapporto, infatti, non osta a che la amministrazione mantenga il potere di annullare l'atto di assegnazione per originari vizi di legittimita, con la conseguenza che, a fronte dell'Estinzione del rapporto stesso, come effetto dell'Esercizio di tale potere, le posizioni soggettive dell'assegnatario hanno natura e consistenza di interessi legittimi, tutelabili dinanzi al giudice amministrativo.*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 28/04/1938 num. 1165 CORTE COST., DPR 23/05/1964 num. 655

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)