Sez. 6 - , Sentenza n. 17992 del 21/03/2019 Cc. (dep. 30/04/2019) Rv. 275731 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - IN GENERE | Art. 311, comma 5-bis, cod. proc. pen. - Termini di decisione e deposito - Applicabilità alle misure cautelari disposte a seguito di richiesta di estradizione - Esclusione.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - IN GENERE
I termini per la decisione ed il deposito del provvedimento conseguente ad annullamento con rinvio dell'ordinanza del tribunale del riesame che abbia confermato o disposto una misura coercitiva, previsti dall'art. 311, comma 5-bis, cod. proc. pen., non operano con riguardo alle misure cautelari applicate nell'ambito delle procedure estradizionali, nel caso di annullamento con rinvio della sentenza di estradizione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 704 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)