diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 620 del 31/10/2013 Cc. (dep. 09/01/2014) Rv. 257848 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - misure cautelari - arresto da parte della polizia giudiziaria | Convalida e emissione di misura cautelare - Assenza di motivazione circa il pericolo di fuga - Conseguenze - Annullamento con rinvio - Configurabilità.
Stato
decisa il 2013-10-31
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/257848-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - misure cautelari - arresto da parte della polizia giudiziaria

In tema di estradizione per l'estero, l'annullamento per difetto di motivazione sulla sussistenza del pericolo di fuga dell'ordinanza con la quale il presidente della corte d'appello ha convalidato l'arresto provvisorio ed ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere, deve essere disposto con rinvio per consentire una nuova deliberazione, diretta a correggere i vizi del provvedimento annullato, con emissione, ove del caso, di un titolo restrittivo valido ed operativo.

Riferimenti normativi: Legge 22/04/2005 num. 69 art. 9, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 13, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 22 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 623 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 715 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 716

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)