diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 13160 del 25/06/2015 (Rv. 636299 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI | Procedimento penale a carico del lavoratore - Sospensione cautelare dal servizio - Art. 27 del c.c.n.l. comparto Ministeri 16 maggio 1995 - Irripetibilità della retribuzione - Condizioni - Chiusura del procedimento disciplinare - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-06-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/636299-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI

In tema di pubblico impiego, l'art. 27 del c.c.n.l. comparto Ministeri del 16 maggio 1995, nel riconoscere al lavoratore, in caso di sospensione dal servizio per la pendenza di procedimento penale, il conguaglio dell'indennità percepita durante la sospensione rispetto a quanto gli sarebbe spettato nel solo caso di proscioglimento con formula piena, comporta l'irripetibilità della retribuzione perduta durante la sospensione cautelare unicamente nell'ipotesi in cui il procedimento disciplinare si concluda con il licenziamento del lavoratore, sicché, ove non sia più possibile la definizione del procedimento (nella specie, per decesso del dipendente), la mancanza della prestazione lavorativa resta a carico del datore di lavoro che, sospeso il rapporto per un proprio interesse cautelativo, si è anche assunto il rischio dell'impossibilità di accertarne la legittimità con la chiusura del detto procedimento.

Riferimenti normativi: DPR 10/01/1957 num. 3 art. 96, Contr. Coll. 16/05/1995 art. 27

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)