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Sez. L, Sentenza n. 17130 del 10/07/2013 (Rv. 627056 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI | Vigili del fuoco - Procedimento penale a carico del lavoratore e sospensione cautelare dal servizio - Conseguente sospensione della prestazione retributiva - Art. 40 del c.c.n.l. 1994 - 1997 per le amministrazioni autonome dello Stato - Conguaglio dell'indennità con la retribuzione - Proscioglimento con formula piena - Necessità - Innovazione rispetto alla previgente disciplina - Sussistenza - Applicabilità agli illeciti precedenti - Esclusione.
Stato
decisa il 2013-07-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/627056-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI

In tema di sospensione cautelare dal servizio nell'impiego pubblico, l'art. 40 del c.c.n.l. 1994 - 1997 per le amministrazioni autonome dello Stato, nel prevedere che quanto corrisposto a titolo d'indennità al dipendente (nella specie, vigile del fuoco) nel periodo della suddetta sospensione dev'essere conguagliato con quanto dovuto se il lavoratore fosse restato in servizio solo in caso di proscioglimento con formula piena, ha innovato rispetto alla previgente disciplina di cui all'art. 96, d.P.R. n. 3 del 1957, che permetteva il conguaglio in tutte le ipotesi di proscioglimento disciplinare. Ne consegue che le nuove disposizioni, trasformando la sospensione cautelare della retribuzione in provvedimento definitivo, ossia in pena disciplinare, non si applicano agli illeciti disciplinari commessi - come nella specie - anteriormente alla sua entrata in vigore.

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 04/05/1996 art. 40, Contr. Coll. 25/05/2000 art. 19, DPR 10/01/1957 num. 3 art. 27 com. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)